Condizioni generali di vendita

1. Accettazione delle condizioni di consegna

Le offerte e gli accordi si basano in via esclusiva sulle condizioni di seguito riportate; eventuali condizioni discordanti, qualora non riconosciute espressamente in forma scritta, non sono da intendersi come vincolanti.

2. Conferma dell’ordine

2.1. Tutti gli accordi sono da intendersi vincolanti a partire dalla conferma scritta del fornitore. Lo stesso vale per integrazioni, variazioni e accordi accessori.

3. Volume della consegna

3.1. L’ordinante risponde della correttezza dei documenti forniti, in particolare di disegni, indicazioni e modelli. I modelli vengono sempre consegnati dietro corrispettivo.

3.2. Le informazioni, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni delle prestazioni che sono contenuti nei prospetti, nei cataloghi, nei listini prezzi o nei documenti relativi all’offerta sono valori approssimativi, salvo espressamente indicati come vincolanti nella conferma dell’ordine.

4. Consegna

4.1. Il termine di consegna viene concordato in via approssimativa (a partire dalla data di invio della conferma dell’ordine). Si considera rispettato se la merce lascia lo stabilimento / il magazzino nel momento concordato oppure se in caso di impossibilità della spedizione l'ordinante viene informato della disponibilità della merce. In caso di ritardo nella consegna occorre stabilire una proroga adeguata.

4.2. In caso di modifiche al contratto operate dall’ordinante e capaci di influire sul termine di consegna, è possibile estendere il termine di consegna.

4.3. Le consegne a chiamata vanno accettate entro 12 mesi dalla conferma dell’ordine.

4.4. Qualora il fornitore si trovi impossibilitato a far fronte ai propri impegni per il sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, che non è stato in grado di evitare nonostante la ragionevole cura applicabile alle circostanze specifiche – a prescindere che tali eventi si verifichino nello stabilimento del fornitore o presso i suoi subfornitori –, tra cui interventi delle autorità, avarie operative, controversie sindacali, ritardi nella fornitura di materie prime e coadiuvanti, è necessario estendere il termine di consegna. Qualora i suddetti eventi rendano impossibile effettuare la consegna o la prestazione, il fornitore sarà liberato dall’obbligo di consegna senza che l’ordinante possa recedere dal contratto o avanzare richieste di risarcimento danni. Qualora i suddetti ostacoli coinvolgano l’ordinante, le medesime conseguenze giuridiche si applicano al suo obbligo di acquisto. Le parti contraenti sono tenute a comunicare tempestivamente agli altri soggetti coinvolti la presenza di eventuali ostacoli del suddetto tipo.

4.5. Le schede dati di sicurezza dei prodotti consegnati si possono scaricare dal sito www.beko-group.com. Su richiesta, possono anche essere inviate nella consegna.

5. Resi / Restituzioni di merci

5.1. La merce ordinata e correttamente consegnata può essere restituita solo in via eccezionale, previ accordi scritti e nell’imballaggio originale.

5.2. È fatto salvo l’ammontare dell’accredito per i resi, che può comunque rappresentare al massimo l’80% del prezzo fatturato. Ad ogni modo, verrà addebitata una commissione minima di elaborazione pari a 25,- €.

5.3. Per resi il cui valore netto è inferiore a 30,- € non si hanno accrediti.

5.4. Versioni speciali di prodotti o merci che non figurano nel nostro attuale catalogo di vendita non possono essere restituite.

6. Definizione dei prezzi

6.1. Salvo diversamente concordato, i prezzi sono da intendersi franco fabbrica: non comprendono quindi confezionamento, trasporto, affrancatura e assicurazione.

6.2. Qualora i prezzi non siano indicati o qualora sia prevista la riserva “prezzo attuale di listino”, i prezzi vengono calcolati secondo il listino prezzi valido il giorno della consegna, ma solo per termini di consegna superiori a 4 mesi e adeguamenti dei prezzi massimi del 10%. In caso di adeguamenti più elevati è necessario ridefinire i prezzi. Senza un nuovo accordo, l’ordinante ha il diritto di recedere dal contratto. Qualora si abbia una modifica significativa di specifici fattori di costo, come ad esempio salari, materie prime o trasporto, è possibile adeguare il prezzo concordato in funzione dell’impatto di tali fattori di costo.

7. Condizioni di pagamento

7.1. Tutte le fatture vanno pagate senza sconti entro 30 giorni dalla data di emissione, purché non siano stati presi accordi scritti di altro tipo con l’ordinante.

7.2. Una volta superata tale scadenza, il fornitore ha il diritto di addebitare interessi di mora pari a 8 punti percentuali sul tasso base della BCE.

7.3. Le cambiali vengono accettate solo salvo buon fine, previ accordi specifici e con riserva di scontabilità. Le spese di sconto vengono calcolate a partire dalla data di esigibilità della fattura. Si esclude qualsiasi garanzia per la presentazione corretta della cambiale e per l’avanzamento di protesti.

7.4. Qualora alla conclusione del contratto la richiesta di compenso del fornitore sia a rischio, il fornitore può richiedere un pagamento anticipato o una garanzia a termine, oltre che rifiutarsi di adempiere ai suoi obblighi finché le sue richieste non vengano soddisfatte. Qualora l’ordinante si rifiuti di soddisfare tali richieste, o alla scadenza del termine concordato senza risultati, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto o di chiedere un risarcimento danni per inadempimento.

7.5. L’ordinante può compensare solo le contropretese riconosciute dal fornitore o passate in giudicato.

8. Spedizione e trasferimento del rischio

8.1. Salvo accordi diversi, la spedizione si intende franco fabbrica e non prevede l’obbligo di selezionare la forma di trasporto più economica.

8.2. Il rischio viene trasferito all’ordinante nel momento in cui la merce viene consegnata allo spedizioniere. Qualora la merce sia pronta, ma la spedizione, l’invio o l’accettazione subiscano ritardi per ragioni non imputabili al fornitore, il rischio viene trasferito all’ordinante al momento della notifica di disponibilità della spedizione.

9. Quantità minima dell’ordine / Tolleranze

9.1. Gli ordini con un valore di consegna inferiore a € 100,- netti prevedono una commissione di elaborazione

9.2. Sono ammesse consegne parziali entro limiti ragionevoli, nonché consegne in difetto o in eccesso limitate al 5% della quantità totale dell’ordine.

9.3. Qualora vengano ordinati strumenti speciali, il numero di pezzi da consegnare può essere del 5% superiore o inferiore a quanto concordato.

10. Diritti di tutela

10.1. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e di autore per illustrazioni, disegni e altri documenti; questi non possono essere resi accessibili a terzi senza il consenso del fornitore e vanno restituiti immediatamente su sua richiesta. Per quanto riguarda gli oggetti consegnati, il fornitore si riserva i diritti di tutela industriale e di marchio che gli competono.

10.2. Qualora durante la produzione della merce sulla base di disegni, modelli o altre indicazioni dell’ordinante si ledano i diritti di tutela di terzi, il fornitore è sollevato da qualsiasi rivendicazione.

11. Riserva di proprietà

11.1. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sulla merce consegnata fino al soddisfacimento di tutte le richieste derivanti dal rapporto commerciale con l’ordinante. In caso di pagamento tramite assegno / cambiale, però, la riserva di proprietà permane fino alla riscossione della cambiale ad opera dell’acquirente.

11.2. L’ordinante ha il diritto di cedere la merce nel normale svolgimento della propria attività di vendita, a condizione che possa adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto commerciale con il fornitore. Non può però impegnare la merce soggetta a riserva né trasferirla a titolo di garanzia. Nel corso della vendita a credito della merce soggetta a riserva è tenuto a garantire i diritti del fornitore.

11.3. In caso di ritardo di pagamento da parte dell’ordinante, il fornitore ha il diritto di richiedere la restituzione temporanea della merce soggetta a riserva a spese dell’ordinante, senza rescindere dal contratto né definire proroghe.

11.4. L’ordinante cede al fornitore a titolo di garanzia i crediti e i diritti derivanti dalla sua vendita o da un suo eventuale noleggio della merce, per i quali il fornitore dispone di diritti di proprietà. Il fornitore è tenuto ad accettare tale cessione.

11.5. L’ordinante esegue qualsiasi trattamento o elaborazione della merce soggetta a riserva per conto del fornitore. Qualora la merce soggetta a riserva venga elaborata o miscelata in maniera indissolubile con elementi che non appartengono al fornitore, il fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo articolo in base al rapporto tra il valore contabile della merce soggetta a riserva e il valore degli altri elementi elaborati o miscelati, definito al momento dell’elaborazione o della miscelazione. Qualora la merce del fornitore venga unita o miscelata in maniera indissolubile con altri elementi mobili fino a comporre un insieme unitario, e l’altro elemento sia il componente principale, si conviene che l’ordinante trasferisca al fornitore la comproprietà proporzionale dell’articolo, a condizione che disponga della proprietà del componente principale. L’ordinante mantiene la proprietà o la comproprietà per conto del fornitore. All’articolo derivante dall’elaborazione, dall’unione o dalla miscelazione si applica quanto già indicato per la merce soggetta a riserva.

11.6. L’ordinante deve informare immediatamente il fornitore in merito a misure di esecuzione forzata di terzi relative alla merce soggetta a riserva o relative ai crediti / alle garanzie ceduti al fornitore, consegnandogli inoltre la documentazione necessaria per un intervento. Lo stesso vale anche per danni di qualsiasi genere.

11.7. Il fornitore si impegna, su richiesta dell’ordinante, a svincolare le garanzie che gli spettano sulla base delle disposizioni sopra esposte, nella misura in cui il valore dei beni trasferiti superi di almeno il 20% i crediti da garantire.

12. Garanzia

12.1. IQualora la merce consegnata sia difettosa o priva delle proprietà concordate, il fornitore – a sua discrezione ed escludendo qualsiasi ulteriore richiesta di garanzia da parte dell’ordinante – è tenuto a ripararla o sostituirla. Il fornitore deve essere informato immediatamente e in forma scritta della scoperta di eventuali difetti – in caso di difetti riconoscibili, al più tardi entro 14 giorni dalla ricezione della merce; in caso di difetti nascosti, subito dopo la loro identificazione.

12.2. Non si prevede alcuna garanzia per i difetti derivanti da un utilizzo improprio o scorretto, da un montaggio o da un’installazione errati ad opera dell’acquirente o di terzi, da un’usura naturale, da una gestione scorretta o negligente, da alterazioni eseguite senza il consenso del fornitore né da interventi di installazione dell’ordinante o di terzi.

12.3. Se al termine di un’eventuale proroga il fornitore non ripara o sostituisce la merce, l’ordinante ha il diritto di recedere dal contratto.

12.4. Le rivendicazioni dell’ordinante relative ai difetti della merce consegnata scadono dopo un anno dalla consegna della stessa.

13. Idoneità & riserva di modifiche

13.1. L’applicazione, l’utilizzo e l’elaborazione della merce sono di esclusiva responsabilità dell’ordinante, che a fronte della vasta gamma di possibilità applicative dei prodotti del fornitore è tenuto a verificarne l’idoneità per lo scopo previsto. La consulenza tecnica del fornitore, orale e scritta, va intesa come un’indicazione non vincolante.

13.2.TÈ fatto salvo il diritto di apportare modifiche tecniche e costruttive.

14. Altre richieste di risarcimento

Salvo diversamente concordato nelle qui presenti condizioni, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali si applica solo in caso di dolo o grave negligenza. In caso di dolo o grave negligenza ad opera di agenti ausiliari, però, il risarcimento danni si applica solo alla violazione di obblighi contrattuali essenziali. Sono fatte salve le richieste avanzate ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

15. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali è la sede legale del fornitore. Il foro competente per tutte le controversie legali, anche inerenti a cambiali e assegni, è il tribunale della sede legale del fornitore, qualora l’ordinante sia un imprenditore commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.

16. Trasferibilità del contratto

I diritti contrattuali bilaterali possono essere trasferiti a terzi solo previa approvazione di tutte le parti in causa.